STATUTO ALI PIEMONTE – AUTONOMIE LOCALI ITALIANE
APPROVATO AL CONGRESSO REGIONALE – TORINO – 01/02/2020 ALLEGATO ALLO STATUTO NAZIONALE
Articolo 1 – Denominazione
È costituita un’Associazione sotto la seguente denominazione “Ali Piemonte – Lega delle Autonomie Locali del Piemonte” ed è contraddistinta con la sigla “ALI Piemonte”.
L’Associazione è componente dell’Associazione a carattere nazionale “Lega delle Autonomie Locali”.
L’Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Torino.
Articolo 3 – Durata dell'Associazione
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 4 – Scopo, principi generali e attività
ALI Piemonte è un’associazione senza fine di lucro, di Comuni, di Province, di Città metropolitane, di Regioni, di Comunità Montane e di ogni altra articolazione democratica delle istituzioni.
Possono concorrere alla vita di ALI Piemonte associazioni e singole persone che intendono promuovere un movimento per la riforma federalista dello Stato secondo i principi della cooperazione, della solidarietà, della sussidiarietà della trasparenza e di un’efficienza competitiva della Pubblica Amministrazione.
A tali principi l’Associazione ispira la propria iniziativa per una politica di riforma dello Stato, della Pubblica Amministrazione e del sistema fiscale fondata sull’autonomia e sul decentramento, al fine di favorire la partecipazione democratica dei cittadini, lo sviluppo ed il riequilibrio economico, sociale e territoriale della Regione; il rinnovamento e la efficienza dello Stato sociale, la valorizzazione, alla difesa e la tutela dell’ambiente, del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale della Regione; la tutela dei diritti di cittadinanza.
L’Associazione si riconosce nei principi e nei valori della Carta europea delle autonomie locali ed è impegnata nella realizzazione dell’unità dell’Europa degli Stati, delle autonomie regionali e locali dei popoli.
Svolge la sua attività sul piano internazionale, nel quadro delle iniziative svolte dalla Lega delle Autonomie Locali, ricercando la collaborazione e l’unità con le strutture, gli enti e le associazioni che rappresentano il sistema democratico e autonomistico al livello europeo e internazionale.
Al fine di consentire il migliore raggiungimento degli scopi sociali si potranno esercitare attività così dette commerciali, nell’ambito degli associati e non, purché le stesse abbiano carattere marginale rispetto alle attività istituzionale ed a condizione che gli utili siano destinati al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
Articolo 5 – Principi ispiratori
L’Associazione definisce i propri regolamenti in relazione alle specifiche esigenze e nel rispetto delle finalità degli statuti nazionale e regionale.
Gli Organi assolvono alla funzione di promozione e di direzione politica delle iniziative in rapporto agli obiettivi ed alle finalità di statuto.
Gli Organi sviluppano iniziative su tutti gli aspetti di rinnovamento del sistema delle Autonomie, nella ricerca di metodi innovativi di governo basati sull’efficacia e sull’efficienza della gestione, sulla trasparenza e su un più stretto rapporto con i cittadini, singoli ed organizzati in movimenti ed associazioni, tesi a sviluppare la democrazia e la partecipazione.
Articolo 6 – Soci, modalità di adesione e recesso
Possono aderire all’Associazione e assumere lo status di “aderente” solo: i Comuni, le Province, la Città metropolitana di Torino e la Regione Piemonte, nonché tutti gli enti locali (Comunità Montane, Municipi, Circoscrizioni, Unioni ed Associazioni fra gli Enti Locali) le Aziende speciali, i Consorzi, le Aziende Sanitarie, le Università Agrarie e gli enti e le società da essi derivati o partecipati.
L’adesione degli Enti di cui al primo comma avviene mediante l’adozione di un’apposita deliberazione e comporta la corresponsione del contributo associativo stabilito annualmente dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio d’esercizio.
Le adesioni non hanno il carattere della temporaneità.
Possono associarsi all’Associazione e partecipare alla sua vita associativa, assumendo lo status di “associato” i parlamentari, i consiglieri locali e regionali, i gruppi consiliari, le associazioni, i cittadini e le cittadine che condividono gli scopi dell’Associazione e intendono sostenerne le attività sulla base del presente Statuto.
Le adesioni di Associazioni non istituzionali e individuali avvengono secondo norme stabilite dalla Presidenza.
La qualità di “aderente” si perde oltreché per scioglimento dell’associazione, per recesso unilaterale, manifestata, mediante adozione di un’apposita deliberazione dell’Organo esecutivo, comunicata all’Associazione entro il 31 ottobre ed avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La qualità di “associato” si perde oltreché per scioglimento dell’associazione, per recesso unilaterale, da comunicarsi per iscritto; per esclusione deliberata dalla Presidenza per giusta causa.
Hanno lo status di “aderente” e di “associato” tutti gli aderenti e gli associati alla “Lega delle Autonomie Locali”.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad altri soggetti, sia inter vivos che mortis causa, né tantomeno è rivalutabile.
Articolo 7 – Diritti dei soci
I soci (“aderenti” e “associati”) concorrono alla definizione delle politiche dell’Associa-zione con le modalità fissate dal presente statuto, nonché dai regolamenti attuativi che normeranno le modalità stesse secondo le dimensioni e le esigenze dell’Associazione in quel momento.
I soci hanno diritto a ricevere i materiali prodotti dall’associazione e ad usufruire dell’attività di servizio previste sostenendone i costi laddove necessario.
I soci hanno altresì diritto a ricevere le informazioni relative all’attività dell’organizzazione, alle sue proposte e alle sue iniziative.
In sede di assemblee è garantito ai soci il pieno diritto di voto, particolarmente per l’approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli Organi.
Ogni socio può esprimere un solo voto.
Gli “associati” possono ricoprire le cariche ed essere eletti a far parte degli Organi dell’Associazione.
Articolo 8 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea;
- Il Presidente;
- La Presidenza;
- Il Tesoriere
- Il Revisore.
Articolo 9 – L'Assemblea
L’Associazione ha nell’Assemblea il suo Organo sovrano.
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti legali o quelli a ciò delegati degli Enti aderenti e dai soggetti di cui all’art. 6 del presente Statuto in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.
Articolo 10 - L'Assemblea - Convocazione, validità delle sedute e deliberazioni
L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio d’esercizio ed entro il 30 novembre per l’esame del budget annuale.
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente gli argomenti da trattare inviato almeno dieci giorni di anticipo della data fissata per la riunione.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in seduta ordinaria che straordinaria:
- per decisione della Presidenza;
- per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile.
In caso di urgenza, i termini di cui ai commi precedenti sono ridotti della metà.
Il Congresso è convocato dal Presidente tre mesi prima della scadenza degli Organi secondo il Regolamento congressuale deliberato dalla Presidenza.
L’Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di tre ore dalla prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di tre ore dalla prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, ogni socio non può avere più di una delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da un Vice Presidente.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti il voto del presidente vale doppio.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Articolo 11 - L'Assemblea - Compiti
L’Assemblea stabilisce l’indirizzo dell’Associazione e procede ogni cinque anni, in sede congressuale, al rinnovo degli organi sociali.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in seduta ordinaria:
- discutere e deliberare sui bilanci d’esercizio, sui budget annuali e sulle relazioni della Presidenza;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dalla Presidenza;
in seduta congressuale:
- eleggere il Presidente
- eleggere i membri della Presidenza;
- eleggere il Tesoriere
- eleggere il Revisore.
in seduta straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dalla Presidenza.
Articolo 12 - Il Presidente
Il Presidente eletto dal Congresso ha la rappresentanza politica dell’Associazione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e la Presidenza.
Il Presidente è coadiuvato, nell’assolvimento delle sue mansioni, dai vice presidenti, dai componenti della Presidenza, dal Tesoriere e dal Direttore.
Articolo 13 - La Presidenza
La Presidenza è Organo di esercizio delle funzioni di indirizzo generale, di rappresentanza dell’Associazione e di raccordo tra l’attività regionale e l’attività di “Lega delle Autonomie Locali”.
La Presidenza, in attuazione agli indirizzi generali e al programma di attività, può decidere l’istituzione, anche temporanea, di Coordinamenti territoriali, funzionali e tematici.
La Presidenza viene convocata almeno tre volte l’anno e può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La Presidenza:
- definisce e approva ogni anno il “Piano di attività e degli obiettivi” e delibera sulle iniziative principali, secondo gli indirizzi fissati dall’Assemblea e quelli, generali, fissati da “Lega delle Autonomie Locali”.
- assicura la continuità della direzione associativa e organizzativa.
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore.
- elegge, su proposta del Presidente, uno o più vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie.
- e) approva il bilancio d’esercizio.
- f) approva il budget annuale per le attività associative e di servizio.
Può integrare la propria composizione con l’aggiunta di nuovi componenti, salvo ratifica di tali decisioni da parte dell’Assemblea.
Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Articolo 14 - Il Tesoriere
Il Tesoriere ha la firma sociale, la rappresentanza legale, negoziale dell’Associazione.
Il Tesoriere cura l’amministrazione finanziaria dell’Associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo, il bilancio d’esercizio, lo stato patrimoniale e il budget annuale da presentare all’Assemblea.
Il Tesoriere fin dalla nomina è legittimato ad accendere, modificare ed estinguere rapporti di conto corrente con istituti di credito od agenzie postali è altresì legittimato ad operare con pieni poteri sui conti correnti bancari e postali intrattenuti dall’Associazione.
Articolo 15 - Il Revisore Unico
Revisore Unico è eletto dall’Assemblea ed ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione e di riferirne alla Presidenza ed eventualmente e su espressa richiesta all’Assemblea.
Articolo 16 - Soggetti e strutture di servizio
L’Associazione si caratterizza quale associazione di servizio delle autonomie locali, promossa dai soci, che lavora per obiettivi, capace di realizzare legami con altre espressioni organizzate della società, di cooperare con altre associazioni rappresentative delle autonomie locali e regionali.
Servizio inteso come contributo di analisi e proposta su indirizzi e temi fondamentali e co-me concreta prestazione, in affiancamento degli Enti territoriali della Regione Piemonte realizzato anche in virtù della partecipazione nella società Leganet.
L’Associazione valorizza il ruolo delle forme associative, delle agenzie e dei soggetti gestori di servizi pubblici operanti nel sistema degli enti territoriali e si avvale dell’apporto di Leganet.
L’Associazione può promuovere iniziative pubbliche, convegnistiche, seminariali, espositive ed editoriali finalizzate alla pubblicizzazione della cultura autonomista e delle esperienze istituzionale e gestionali di rilevante interesse per le autonomie locali e regionale.
Articolo 17 - Entrate e patrimonio
Le entrate dell’associazione sono costituite:
- da trasferimenti da parte di “Lega delle Autonomie Locali”;
- da un contributo annuo obbligatorio versato da parte di tutti gli “associati” e gli “aderenti”;
- dalle quote di iscrizione e partecipazione a singole iniziative;
- contributi ed oblazioni volontarie da parte di qualsivoglia soggetto che condivida scopi ed iniziative del sodalizio;
- dall’utile derivante da eventuali attività di servizio, marginali, esercitate.
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
Non potranno distribuirsi, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 18 - Bilanci ed esercizio sociale e finanziario
L’esercizio finanziario va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
Il budget annuale deve essere approvato, di norma, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Il bilancio d’esercizio deve essere approvato entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il budget annuale e il bilancio d’esercizio devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta di approvazione.
Articolo 19 - Verbali
Di ogni riunione dell’Assemblea e della Presidenza viene redatto e sottoscritto apposito verbale da parte del Direttore e da chi presiede l’adunanza.
Articolo 20 - Modifiche statutarie
Le modifiche al presente Statuto dovranno essere proposte dalla Presidenza o da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
Articolo 21 - Scioglimento dell'Associazione
Deliberato lo scioglimento e dopo aver provveduto al saldo delle eventuali passività, il patrimonio dell’Associazione è devoluto, secondo deliberazione dell’assemblea, a “Lega delle Autonomie Locali” o ad organismi che perseguono finalità similari alla Associazione disciolta.
Articolo 22 - Norme di rinvio e varie
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dalla Statuto Nazionale e, in ultima istanza, alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.